LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 45.
    Pubblicazione.
    
      
      
      1.  Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione. 
    
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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