LEGGE REGIONALE
16 marzo 1981
, N. 15
Disciplina del sistema informativo regionale
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15
Art. 1.
Finalità del sistema informativo regionale.
1. Il sistema informativo regionale è costituito dall’insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed amministrative, nonché delle funzioni di competenza degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali.
2. Esso deve costituire un insieme di informazioni definito, aggiornabile ed integrabile, anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale, e deve coordinarsi con il sistema informativo nazionale.(1)
2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia