a) il sistema informativo inerente ai processi gestionali ed operativi dei servizi e degli uffici dipendenti dal consiglio e dalla giunta regionali ed a quelli definiti dalle singole leggi regionali;
b) i sistemi informativi inerenti ai processi gestionali ed operativi delle unità socio-sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali, relativamente alle funzioni loro attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale;
c) il sistema informativo inerente all’attività di programmazione, da attuarsi mediante l’utilizzo delle informazioni ricavabili dai sistemi previsti dalle precedenti lettere a) e b), e dal comma successivo, nonché mediante la raccolta e l’elaborazione di dati acquisibili da altre fonti.
2. La regione promuove altresì lo sviluppo dei sistemi informativi degli enti ed organismi di cui alla lett. b) del comma precedente che siano integrabili con il sistema informativo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia