LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 5.
Programmi operativi annuali.
1. In attuazione del progetto di cui all’articolo 4, la Giunta regionale delibera annualmente un programma operativo per l'anno successivo.(4)
2. Il programma operativo annuale individua:
a) i settori e le aree di attività;
b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarli;
c) le modalità e gli strumenti di attuazione, ivi comprese le iniziative di formazione del personale;
d) le risorse finanziarie.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente, lettera d), sono allocate nei capitoli di bilancio da istituirsi ai sensi del successivo art. 15.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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