LEGGE REGIONALE
16 marzo 1981
, N. 15
Disciplina del sistema informativo regionale
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15
Art. 5.
Programmi operativi annuali.
1. In attuazione del progetto di cui all’articolo 4, la Giunta regionale delibera annualmente un programma operativo per l'anno successivo.(4)
2. Il programma operativo annuale individua:
3. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente, lettera d), sono allocate nei capitoli di bilancio da istituirsi ai sensi del successivo art. 15.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia