1. La giunta regionale assicura l’attuazione del programma operativo annuale promuovendo, ove occorra, le intese dirette ad acquisire i dati d’interesse regionale in possesso dell’istituto centrale di statistica e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La giunta regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia