LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 7.
Interventi per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi a livello locale.
1. Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la regione, anche al fine di consentire l’interscambio di informazioni tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività delle unità socio-sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti locali dirette alla raccolta, all’organizzazione ed al trattamento, secondo criteri omogenei, dei dati utili all’esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione di loro competenza.
2. La regione promuove altresì la gestione automatizzata dei processi operativi inerenti alle attività di cui al comma precedente, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente articolo 3.
3. A tal fine la regione:
a) propone ai soggetti di cui al precedente primo comma, l’adozione di procedure e di metodologie uniformi, anche mettendo a loro disposizione programmi applicativi informativi di uso generalizzato;
b) concorre in modo diretto ed indiretto alla formazione ed all’addestramento degli operatori locali:
c) fornisce l’assistenza specializzata necessaria per la migliore definizione dei sistemi informativi a livello locale;
d) promuove l’uso coordinato, delle risorse informatiche da parte degli enti locali, anche assegnando agli enti medesimi, singoli o associati, contributi per l’avviamento della gestione automatizzata delle procedure.
4. Il progetto ed i programmi operativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dispongono in ordine alla programmazione ed all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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