LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 9.
Segreto d’ufficio.
1. Sono coperti da segreto d’ufficio e non possono essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie:
a) che pervengono alla regione dall’istituto centrale di statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d’ufficio;
b) che siano stati raccolti dalla regione garantendone agli interessati la riservatezza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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