LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 10.
Accesso ai dati del sistema informativo regionale.
2. Chiunque ha diritto di ottenere a proprie spese le informazioni comunque associate alla propria persona e di far apportare gratuitamente le correzioni degli eventuali errori.
3. Gli enti pubblici ed i servizi regionali che forniscono dati per il sistema informativo regionale hanno comunque accesso ai dati da essi forniti; per gli enti predetti l’accesso è gratuito.
4. Per i restanti enti l’accesso gratuito ai dati è limitato a quelli inerenti all’esercizio di funzioni regionali delegate.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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