LEGGE REGIONALE
16 marzo 1981
, N. 15
Disciplina del sistema informativo regionale
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15
Art. 10.
Accesso ai dati del sistema informativo regionale.
2. Chiunque ha diritto di ottenere a proprie spese le informazioni comunque associate alla propria persona e di far apportare gratuitamente le correzioni degli eventuali errori.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia