LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 12.
Consulenza per l’attuazione del sistema informativo regionale.
1. Per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi all’attuazione della presente legge, il progetto di cui al precedente articolo 4 ed i relativi programmi operativi annuali possono prevedere il conferimento, da parte della giunta regionale, di incarichi di consulenza ad esperti particolarmente qualificati nella progettazione e nella gestione dei sistemi informativi.
2. In particolare l’attività di consulenza ha per oggetto:
a) la definizione degli standards tecnico-operativi e delle metodologie tecnico-gestionali da osservare nel processo di analisi di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi automatizzati;
b) le metodologie di controllo sotto il profilo tecnico delle forniture di servizi informatici;
c) l’elaborazione degli studi di fattibilità sul piano tecnico-economico ed operativo, nonché la conduzione ed il controllo delle fasi di sviluppo di applicazioni informatiche di particolare complessità;
d) la messa a punto di modelli applicativi sperimentali finalizzati alla puntuale definizione dei problemi e delle esigenze dell’utenza regionale ed infraregionale attraverso una stretta interazione con le strutture utenti;
e) le metologie di rilevazione ed elaborazione statistica dei dati;
f) l’analisi e la definizione, sotto il profilo organizzativo, dei problemi connessi all’attuazione del sistema informativo.
3. La giunta regionale può avvalersi di non più di dieci esperti per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente e di non più di due esperti per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere e) ed f).
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 per un periodo non superiore ai cinque anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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