LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981 , N. 15

Disciplina del sistema informativo regionale

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 18 Marzo 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-03-16;15

Art. 15.
Norma finanziaria.
1. Gli oneri relativi alla gestione di procedure automatizzate in esercizio sono a carico degli stanziamenti iscritti annualmente, tra le spese obbligatorie, al capitolo 1.1.2.4.1.325 "Spese per la gestione delle procedure automatizzate, per il noleggio di apparecchiature elettroniche e per le elaborazioni in service - spese diverse di funzionamento del servizio meccanografico" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e successivi.
2. Alla determinazione della spesa relativa alla rilevazione e alla elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate si provvederà, a decorrere dall’anno 1981, con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
3. In relazione a quanto disposto dall’art. 5, terzo comma, della presente legge, è abrogato – a decorrere dall’esercizio finanziario 1981 – il quarto comma dell’art. 17 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – norme di attuazione"(13).
4. Alla determinazione della spesa relativa alla partecipazione della regione alla società "Lombardia informatica S.p.A." disposta dal precedente art. 11, nonché alla determinazione della spesa per lo sviluppo delle applicazioni informatiche previste dal programma operativo di cui al precedente art. 13 e alle spese per l’assunzione dei consulenti di cui al preceden te art. 12 si provvederà con successivo provvedimento legislativo in conformità con quanto disposto dal bilancio pluriennale 1981/83.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi