LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 10.
Commissione regionale d’appello.(6)(1)
1. La Giunta regionale costituisce una commissione regionale d'appello, determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.
NOTE:
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 8, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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