LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 2.
Commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.(2)
1. Le commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell’ambito di ciascuna USSL e sono nominate dal Comitato di gestione dell’Ente responsabile dei servizi di zona.
2. Esse sono composte:
a) dal responsabile del Servizio di assistenza sanitaria specialistica dell’USSL o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;
b) da un medico specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale;
c) da un medico in possesso di diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o di diploma equipollente o affine, ovvero che abbia svolto nell’ultimo decennio, presso servizi che svolgono attività continuativa di medicina legale, almeno cinque anni di ruolo o di contratto di impiego, risultante da dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della USSL e/o di enti previdenziali e/o di enti locali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981;
d) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo d’invalidità da accertare;
e) da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio.
3. I medici di cui alle precedenti lett. b) e c) possono essere scelti:
- tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N., o che abbiano titolo all’iscrizione medesima;
- tra docenti universitari di ruolo, in mancanza dei primi;
- tra i medici che esercitano la propria attività nella USSL in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in mancanza dei precedenti.
4. Il Comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente terzo comma; tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante, che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fine dell’accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria o neurologia, ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero di discipline equipollenti od affini.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL del ruolo amministrativo o tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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