LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 3.
Modalità di funzionamento e delle commissioni di prima istanza.
1. Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui al precedente art. 1 devono essere presentate, in carta libera, dagli interessati alla commissione di prima istanza dell’USSL nel cui ambito essi hanno la residenza anagrafica, corredate da un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante.
2. Le commissioni devono pronunciarsi su tali domande entro 90 giorni dalla data del ricevimento, ovvero dal termine del periodo di osservazione previsto dal successivo art. 6, terzo comma.
3. In relazione al flusso delle domande, il comitato di gestione può nominare più commissioni fino ad un massimo di una commissione ogni 100 mila abitanti o frazione superiore a 50.000, stabilendone altresì l’ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base.
4. La sede della commissione è stabilita dal comitato di gestione dell’ente responsabile; al fine di facilitare l’accesso da parte dell’utenza, il comitato di gestione può autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in sedi decentrate.
5. Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all’interessato l’esito dell’accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
5 bis. Nei successivi 10 giorni il segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.(3)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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