LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 4.
Commissione di seconda istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.(4)
1. Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro 60 giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l’interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La commissione di seconda istanza è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
a) un medico appartenente al ruolo del personale regionale di 8° livello o altro medico di livello apicale iscritto o avente titolo all’iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N. con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica che la presiede;
b) due medici di cui uno specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale, uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina equipollente od affine, scelti indifferentemente tra:
- medici di livello apicale iscritti o aventi titolo alla iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N.;
- docenti universitari di ruolo;
- primari di Istituti a carattere scientifico;
- medici operanti nelle USSL della Lombardia in conformità all’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) medici operanti nelle USSL della Lombardia in conformità all’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti a livello regionale.
3. Per la scelta del medico legale e delle assicurazioni si applica quanto previsto dal precedente art. 2, lett. c), ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981.
4. La Giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui alla precedente lett. b); tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell’infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell’accertamento dell’invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopoedia o fisiatria, psichiatria o neurologia, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero discipline equipollenti od affini.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale, di livello non inferiore al 6., designato dalla Giunta regionale.
6. I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissione di prima istanza.
7. La commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.
8. Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all’interessato ed alla competente commissione di prima istanza l’esito dell’accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nei casi in cui l’invalidità, dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l’esito dell'accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro 10 giorni dal ricevimento alla Prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
10. Entro il termine di cui al precedente comma lo stesso segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.
11. La commissione ha sede in Milano; in relazione al flusso dei ricorsi e ferma restando la composizione della commissione, la Giunta regionale può deliberare la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l’ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più enti responsabili dei servizi di zona.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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