LEGGE REGIONALE
5 febbraio 1982
, N. 9
Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)
(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9
Art. 6.
Compiti delle commissioni.
1. La commissione di prima istanza, previa verifica che la causa invalidamente – di origine fisica, psichica o sensoriale – rientra nella propria sfera di competenza, accerta l’esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con D.P.R. a cura del ministero della sanità.
2. La commissione svolge altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi della USSL e all’interessato al fine di tutelarne la salute e il recupero funzionale e sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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