LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 6.
Compiti delle commissioni.
1. La commissione di prima istanza, previa verifica che la causa invalidamente – di origine fisica, psichica o sensoriale – rientra nella propria sfera di competenza, accerta l’esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con D.P.R. a cura del ministero della sanità.
2. La commissione svolge altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi della USSL e all’interessato al fine di tutelarne la salute e il recupero funzionale e sociale.
3. La valutazione dello stato di inabilità permanente e totale deve essere preceduta da approfonditi accertamenti diagnostici e, ove necessario, dopo adeguato periodo di osservazione.
4. In ogni caso per la valutazione definitiva dovrà essere rispettato il periodo massimo di cui al precedente art. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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