LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 8.
Collocamento obbligatorio al lavoro.
1. L’accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati secondo le norme di legge vigenti in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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