LEGGE REGIONALE
5 febbraio 1982
, N. 9
Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)
(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9
Art. 11.
Congedo straordinario per cure.
1. L’autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per cure di cui all’art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , è rilasciata dal responsabile del competente servizio della USSL nel cui ambito territoriale risiede l’interessato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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