LEGGE REGIONALE
5 febbraio 1982
, N. 9
Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)
(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9
Art. 13.
Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.(7)
1. I collegi medici indicati dall’art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 sono nominati dall’Assemblea generale dell’Ente responsabile dei servizi di zona di Milano e dal Comitato di gestione degli Enti responsabili degli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, di cui all’allegato A) alle LL.RR. 5 aprile 1980, nn. 35 e 36, sentiti i Comitati di gestione delle altre USSL interessate.
2. Ciascun collegio è composto:
a) dal responsabile del Servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della USSL o, per sua delega, da un medico del predetto Servizio, che la presiede;
3. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL, del ruolo amministrativo, tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.
4. Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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