LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982 , N. 9

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)

(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9

Art. 14.
Ambiti territoriali dei collegi medici di cui al precedente art. 13.
1. I collegi medici di cui all’articolo precedente operano nelle USSL di seguito elencate, con competenza estesa agli ambiti territoriali rispettivamente indicati:
USSL n. 29: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
USSL n. 51: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 51, 52, 53;
USSL n. 75: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
USSL n. 3: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
USSL n. 11: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80;
USSL n. 22: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 20, 21, 22, 23, 24;
USSL n. 41: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
USSL n. 47: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49, 50;
USSL n. 77: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 77, 78, 79.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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