LEGGE REGIONALE
5 febbraio 1982
, N. 9
Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo(1)
(BURL n. 6, 1º suppl. ord. del 10 Febbraio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-02-05;9
Art. 17.
Norma transitoria.
1. Le commissioni attualmente operanti sul territorio lombardo ai sensi delle leggi 118/71 e successive modificazioni, 382/70, 381/70, art. 20, anche se scadute, proseguiranno la loro attività fino all’insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.
2. Fino a quando non saranno nominati i responsabili di servizio, la presidenza delle commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo di cui all’art. 2, nonché del collegio medico di cui all’art. 13 della presente legge, è attribuito al coordinatore sanitario della USSL o ad altro medico, suo delegato, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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