LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982 , N. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse

(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41

Art. 1.
1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:
a) dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari;(1)
b) (2)
c) dei presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di società al cui capitale la regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d) degli amministratori di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la regione in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 500 milioni.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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