LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982 , N. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse

(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41

Art. 5.
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, anche per i soggetti di cui all’ultimo comma del precedente art. 2 che vi consentano; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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