LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982 , N. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse

(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41

Art. 6.(8)
1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di inottemperanza anche dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida, è irrogata dall’Ufficio di presidenza una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 2.000,00. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria è aumentata sino a un terzo.
3. Nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari, la sanzione di cui al comma 2 è irrogata dalla Giunta regionale.
4. La competente struttura del Consiglio regionale provvede alle conseguenti trattenute sulle indennità.
NOTE:
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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