LEGGE REGIONALE
16 agosto 1982
, N. 52
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 2.
Domande di autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, devono essere dirette agli organi individuati ai sensi del successivo art. 4, e vanno presentate al servizio del genio civile competente per territorio. Qualora l’impianto interessi la circoscrizione di due o più servizi, la domanda va presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
2. Le imprese e gli Enti non trasferiti all’Enel, ai sensi dell’art. 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all’esercizio dell’attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.
3. Gli Enti di cui all’art. 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all’esercizio di attività elettriche; qualora l’istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l’istanza di concessione stessa, corredata dal consenso del ministero dell’industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia