LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 4.
Autorizzazioni.
1. Spetta al Presidente della giunta regionale autorizzare la costruzione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio fino a 30.000 Volt.
2. Spetta alla giunta regionale autorizzare la realizzazione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio superiore a 30.000 Volt.
3. Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione d’esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 Volt, che si diramino dall’impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di ottocento metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.
4. Qualora, a seguito della presentazione delle osservazioni e delle opposizioni di cui al precedente articolo 3, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli Enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il comune nell’ipotesi prevista dall’art. 5, comma quarto abbiano espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione, gli organi competenti ad emanare il provvedimento di autorizzazione devono acquisire il parere della commissione tecnica amministrativa regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.
5. Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giungo 1939, n. 1497 o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d’alto fusto, l’autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli Enti preposti alla relativa tutela; tali pareri, se favorevoli, sostituiscono le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione interessi il patrimonio archeologico.
7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.
8. Le spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l’obbligo di anticiparle versando alla tesoreria regionale le somme all’uopo determinate dal servizio del genio civile; l’ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio, che lo comunica al richiedente provvedendo all’esazione di quanto ancora dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.
9. L’autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell’organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni di ufficio, a spese del titolare dell’autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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