LEGGE REGIONALE
16 agosto 1982
, N. 52
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 5.
Concessione edilizia.
1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rilasciata ai sensi dell’art. 9, lettera f) della suddetta legge; sulla concessione il Sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
2. I termini previsti dagli artt. 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, sono ridotti alla metà.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia