LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 5.
Concessione edilizia.
1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rilasciata ai sensi dell’art. 9, lettera f) della suddetta legge; sulla concessione il Sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
2. I termini previsti dagli artt. 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, sono ridotti alla metà.
3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non vengono computate nel calcolo dell’edificazione consentita.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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