LEGGE REGIONALE
16 agosto 1982
, N. 52
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 13.
Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti.
1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un’apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia