LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 17.
Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.
1. Il presidente della Giunta Regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, o della legge regionale, 16 giugno 1979, n. 33, quando ciò si renda necessario per l’esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
2. L’esercente ha il diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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