LEGGE REGIONALE
16 agosto 1982
, N. 52
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52
Art. 19.
Sanzioni amministrative.
1. L’esecuzione delle opere previste dall’art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell’autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell’esecuzione dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000. Tale sanzione è applicata con l’osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia