LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Art. 6.
Cauzione.
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall’esercizio di essa dovessero comunque far carico alla regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la tesoreria regionale, una cauzione d’importo non superiore a L. 10.000.000 e non inferiore a L. 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.
2. Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l’assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio può disporne lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del servizio stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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