LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Art. 7.
Atto di concessione.
1. La concessione è assentita con decreto del direttore generale competente.(1)
2. Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l’ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6 , i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.
3. Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l’istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all’autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest’ultimo s’intende comunque come accettato in ogni sua parte.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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