LEGGE REGIONALE
12 novembre 1982
, N. 61
Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse
(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61
Art. 9.
Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l’esercizio della concessione.
1. Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:
2. Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall’autorità concedente la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, l’inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l’ulteriore occupazione comporta l’applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.
3. La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.
4. Qualora risulti che all’esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ult. co., la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia