LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Art. 9.
Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l’esercizio della concessione.
1. Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:
a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;
b) a non intralciare la viabilità;
c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;
d) a non impiegare mine o quant’altro possa costituire pericolo o causare molestia;
e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;
f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.
2. Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall’autorità concedente la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, l’inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l’ulteriore occupazione comporta l’applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.
3. La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.
4. Qualora risulti che all’esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ult. co., la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi