LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Art. 10.
Successione.
1. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.
2. Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.
3. Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare, e che venga disciolto.
4. Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denunzia di successione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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