Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse
(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61
Art. 19.
Norma transitoria.
1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presentata entro sessanta giorni da tale data, decorsi i quali si considerano senza titolo.
2. Se la concessione e licenza viene rilasciata, per l’occupazione relativa al periodo precedente la tassa non è dovuta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia