LEGGE REGIONALE
30 novembre 1982
, N. 66
Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66
Art. 3.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati debbono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Tale domanda deve essere corredata da una relazione, approvata con deliberazione consiliare con la quale l’ente interessato illustri i motivi della richiesta e gli obiettivi che si intendono perseguire. La relazione deve essere accompagnata da un preventivo dettagliato delle spese previste, nonché, da un disciplinare di incarico e delle modalità di collaudo dell’eventuale relativa cartografia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia