LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 , N. 66

Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-30;66

Art. 6.(4)
1. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione dell’intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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