LEGGE REGIONALE
28 aprile 1983
, N. 34
Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34
Art. 1.
1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.
2. Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall’art. 63 dello statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia