LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 1.
1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.
2. Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall’art. 63 dello statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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