LEGGE REGIONALE
28 aprile 1983
, N. 34
Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34
Art. 2.
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta all’ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in comuni appartenenti a d almeno tre provincie della regione.
3. La proposta deve contenere l’indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende promuovere l’abrogazione.
5. Quando si promuove il referendum per l’abrogazione parziale di una legge, devono essere individuati numericamente gli articoli ed i commi a cui la proposta si riferisce.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "volete che sia abrogato ....." con l’indicazione dell’oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all’abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si promuove l’abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia