LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 6.
1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va presentata all’ufficio di presidenza del consiglio regionale da parte di almeno cinque promotori designati ai sensi del precedente art. 4.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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