LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 12.
1. I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di cui al precedente art. 9, terzo comma.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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