LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 14.
1. Le schede per il referendum sono fornite dalla giunta regionale, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge; esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l’ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l’ordine di priorità delle richieste di referendum.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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