LEGGE REGIONALE
28 aprile 1983
, N. 34
Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34
Art. 23.
1. Non è ammesso referendum per l’abrogazione di atti amministrativi emanati dal consiglio regionale relativi a:
d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione e in enti e società a partecipazione regionale;
e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla regione ai sensi dell’art. 125 della Costituzione;
h) designazione, a norma del secondo comma dell’art. 83 della Costituzione, dei delegati della regione per l’elezione del presidente della Repubblica;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia