LEGGE REGIONALE
28 aprile 1983
, N. 34
Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34
Art. 25.
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia.(9)
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l’effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l’ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. La legge regionale sulle circoscrizioni comunali detta la disciplina concernente il referendum consultivo previsto dall’art. 65, secondo comma, dello Statuto.(10)
5. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del Consiglio regionale.(13)
6. La data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l’anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e i presidenti delle Corti d’appello territorialmente interessate. Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. In caso di referendum consultivo sottoposto agli elettori dell’intera Regione, il Presidente della Giunta regionale può individuare, per ragioni di economicità e per favorire la massima partecipazione, ove consentito e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1, la data di svolgimento del referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali, possibilmente coinvolgenti ampie porzioni di elettorato; a tal fine, il Presidente della Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita intesa con il Ministro dell’Interno. Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del presente comma. Il presente comma non si applica ai referendum consultivi di cui all’articolo 9 e all'articolo 9 bis della l.r. 29/2006.(14)
6 bis. L’ufficio regionale competente in materia di elezioni può stabilire, anche a mezzo di comunicazione elettronica, direttamente a cura dei sindaci la modalità di stampa e la stampa dei manifesti con il decreto di indizione del referendum e con le eventuali modalità di utilizzo del voto elettronico.(15)
NOTE:
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 23 febbraio 2015, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, dall'art. 10, comma 4, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, dall'art. 10, comma 4, lett. c) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e dall'art. 10, comma 4, lett. d) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia