LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 3.
Opere di competenza degli enti pubblici.
1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali singoli ed associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della regione a norma del precedente art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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