LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 8.
Progettazione di opere di competenza della Regione.
1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate ai servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi.(3)
2. Per opere di particolare rilevanza la Giunta regionale può bandire concorsi o affidare l’incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati.
3. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede, con la collaborazione degli ordini professionali, all’approvazione di un disciplinare-tipo relativo alle modalità di affidamento degli incarichi.
4. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui al precedente secondo comma sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.
5. L’approvazione dei progetti è disposta con decreto del direttore generale competente, previa acquisizione dei pareri di competenza degli organi consultivi regionali di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.(4)
7. Non è richiesto progetto per l’esecuzione di lavori modificativi e suppletivi, nei limiti di un quinto dell’importo dell’appalto, sempre che le eventuali maggiori spese rientrino nell’ammontare complessivo del progetto mediante l’utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d’asta e sempre che i lavori modificativi ed aggiuntivi non comportino modifiche sostanziali del progetto principale. In tal caso il direttore generale competente, autorizza l’esecuzione sulla base di una relazione scritta del direttore dei lavori, motivata in termini tecnici ed economici.(4)
8. Per l’aggiornamento dei prezzi di progetto e per l’esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all’art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
9. Per i campi di applicazione di rilevante interesse sociale o per opere attinenti interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, ovvero di prevenzione degli eventi che possono incidere negativamente sulla stessa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alla redazione di apposite normative o di capitolati specifici avvalendosi della collaborazione di specifiche commissioni all’uopo nominate e/o di esperti qualificati in materia.(6)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 7 agosto 1986, n. 35. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 7 agosto 1986, n. 35. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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