LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 22.
Inviti.
1. Alle gare per l’aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia