LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 23.
Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione.
1. Gli appalti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, d’importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all’art. 24, primo comma, lett. a), della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lett. b).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia