LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 24 bis(8)
1. Per l’affidamento di lavori pubblici d’importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo dell’ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d’iscrizione all’ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis).
4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare.
7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta.
8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di sottrarlo all’applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 Euro.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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