LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 43.
Spese finanziabili con contributi regionali.
1. I contributi di cui al precedente art. 42 sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione, l’assolvimento di obblighi fiscali, l’esecuzione di rilievi geognostici, l’acquisizione delle aree, nonché l’esecuzione delle opere ed il loro collaudo.
2. Non sono ammesse a contributo le spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell’ente richiedente; qualora la progettazione sia effettuata da uffici tecnici degli enti con la collaborazione professionale di esperti esterni, agli enti suddetti è riconosciuto, sulla base di idonea documentazione dalla quale risulti la necessità di avvalersi degli esperti predetti, un rimborso fino al due per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
3. I contributi possono essere altresì destinati, su richiesta, alla copertura delle spese relative ai bandi di appalto-concorso e di concorso per la progettazione di opere.
4. Gli enti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono responsabili dell’impiego dei fondi loro assegnati con riferimento alle specifiche destinazioni dei fondi stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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