LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 44.
Piani di spesa.
1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali.
2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario:
a) la spesa ritenuta ammissibile per singola opera, ovvero per programma integrato e funzionale di opere;
b) l’entità complessiva dei contributi in capitale per singola opera o per programma integrato e funzionale di opere, nonché la quota da erogare nel primo esercizio finanziario ai sensi del successivo art. 45;
3. Ogni piano di spesa deve comunque prevedere l’accantonamento di una somma non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l’esecuzione delle opere previste dal piano stesso, derivanti da aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, ove la gara sia andata deserta, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili alla esecuzione delle opere.
4. I maggiori oneri previsti dal precedente comma sono concessi con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e determinata in base alla natura, all’entità percentuale e alla durata del contributo principale stabilite nel piano di spesa; la concessione è disposta con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.(13)
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (allegato A).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia